NUOVE NORMATIVE

REGISTRO ORARIO di LAVORO LAVORATORI MOBILI
(D.Lgs. 19/11/07, n. 234 - G.U. n. 292 del 17/12/07)

Sono disponibili i NUOVI Registri delle ore per i lavoratori mobili nel settore dei trasporti per conto terzi.
Sono interessate tutte le aziende che si occupano di trasporti per conto terzi, le associazioni di categoria e gli studi di consulenza.
Ufficio Facile ha predisposto registri da 12-24-36-48-72-100 pg. in doppia copia autoricalcanti numerate. Ogni pg. comprende un arco di tempo di 12 mesi per il singolo lavoratore mobile.
Il D. Lgs. 234/07 ha sottolineato che tale registro costituisce un onere ulteriore rispetto ai libri già tenuti dalle imprese (come per es. il libro paga) e ha precisato che:
- nell'ORARIO DI LAVORO rientrano fondamentalmente la guida, le manovre carico-scarico, la pulizia/manutenzione, ogni operazione atta alla sicurezza del veicolo;
- per LAVORATORE MOBILE si intende chi effettua spostamenti (apprendisti compresi al servizio di un'impresa di autotrasporto, sia per conto proprio che per conto terzi.
Con Circolare successiva del 30 gennaio 2008, il Ministero del lavoro ha fornito i primi chiarimenti precisando che il Registro deve contenere le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di lavoro, distinte in ordinarie e straordinarie.

VIDIMAZIONE CCIAA REGISTRO CARICO-SCARICO RIFIUTI
Novità D. Lgs. 16 gennaio 2008
Facciamo chiarezza sulla Normativa vigente riguardante i rifiuti. Sulla Gazzetta Ufficiale n° 146 del 26 giugno 2006 il Ministero dell'Ambiente ha segnalato l'inefficacia dei 17 Decreti ministeriali ed interministeriali riguardanti le norme in materia ambientale (D.Lgs 3 aprile 2006 n°153) in quanto "... non essendo stati a suo tempo inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'Art. 3, 1° comma, della Legge 14 gennaio 1994 n° 20, non sono stati registrati dal predetto organo e , pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti..." Ne consegue che: 1) I vecchi registri di carico/scarico (Modello A e B) sono nuovamente vendibili; 2) I nuovi registri di carico/scarico sono a loro volta vendibili, ma non risulta più obbligatoria l'annotazione del Peso verificato a destino; 3) ambedue i Registri (la vecchia e la nuova edizione) tornano ad avere l'OBBLIGO DELLA VIDIMAZIONE presso gli Uffici preposti.

ANTIRICICLAGGIO
Disponibili Registri Antiriciclaggio per professionisti e per operatori non finanziari
Con il Regolamento in materia di identificazione e conservazione delle informazioni previste dal D.L. 20 febbraio 2004 n° 56 e sucessive modifiche si è introdotto l'obbligo di tenere un archivio cartaceo con i dati identificativi dei clienti. L'obbligo di registrazione scatta quando l'oggetto della prestazione comporta una movimentazione dei denaro superiore a € 12.500,00. I dati vanno registrati su appositi registri entro trenta giorni dalla data dell'operazione. Tali obblighi riguardano: Operatori non finanziari (agenzie di affari in mediazione immobiliare, custodia e trasporto denaro, recupero crediti per conto terzi, case o gallerie d'aste, commercio esportazione o importazione di oro ai fini di investimento, case da gioco, mediazione creditizia, ecc) e Professionisti (Dottori Commercialisti, revisori contabili, ragionieri e periti commerciali, notai e avvocati, società di revisione). Per ottemperare a tali obblighi sono stati predisposti due tipi di registri: E2179 Registo Antiriciclaggio per Operatori non finanziari e E2174 per Professionisti

 
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